Art. 3.
(Aree di sosta e parcheggi).

      1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio delle autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo

 

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185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
      3. I comuni, ai sensi del comma 1 individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata delle autocaravan.
      4. I parcheggi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.